Superbonus 110% su immobili abusivi, massimali di spesa, montascale

Gli ultimi chiarimenti ufficiali del MEF

È arrivata, la tanto attesa risposta del MEF in risposta all’interrogazione 5-06630  in materia di Superbonus 110%, svoltasi il 15 settembre 2021 in Commissione finanze della Camera. Il MEF afferma che il Superbonus non è precluso agli immobili abusivi.

Il perché – si legge – è che la presentazione della nuova Cilas (CILA Superbonus) non prevede l’attestazione dello stato legittimo e, quindi, viene separato l’aspetto fiscale da quello della regolarità edilizia.

Nell’interrogazione si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di accedere al beneficio del Superbonus per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza (come previsto dall’articolo 206-bis della legge regione Toscana n. 65 del 2014 recante la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392).

Il MEF, per rispondere, evidenzia che il comma 13-ter dell’art.119 DL 34/2020, da ultimo modificato dal DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 (Semplificazioni Bis), prevede che gli interventi oggetto del Superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art.9-bis, comma 1-bis, del dpr 380/2001.

Una risposta piuttosto scarna ma che, di fatto, conferma che la presenza di un abuso non ha conseguenze di tipo fiscale per il 110%. Restano, ovviamente, ferme tutte le prerogative di controllo da parte delle amministrazioni comunali.